Una polizza sulla responsabilità solidale per gli appaltatori
Recenti novità normative hanno aumentato le responsabilità di committenti e appaltatori rispetto alla condotta dei subappaltatori verso i collaboratori.
In caso di appalto di opere o di servizi, infatti, l’art.29 del Dlgs 276/2003 sottopone il committente imprenditore in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, al rischio di dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La recente sentenza n°254/2017 della Corte Costituzionale (che ha equiparato il contratto d’appalto al contratto di sub-fornitura) e il D.L. 25/2017 art. 29 (che ha abolito il beneficio della preventiva escussione del debitore principale) hanno ampliato ulteriormente le responsabilità dei committenti, inasprendo i loro doveri e generando una situazione di responsabilità senza colpa.
Secondo la normativa vigente infatti, la responsabilità si estende entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per gli importi dovuti ai lavoratori a prescindere dal fatto che il corrispettivo dell’appalto sia già stato regolarmente saldato.
Nel settore Trasporti conto terzi, l’art. 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, della Legge n. 133/2008 stabilisce che prima della stipula del contratto il committente verifichi la regolarità del vettore, mediante l’acquisizione del Durc di data non anteriore a 3 mesi dalla data di stipula del contratto. Nel caso in cui tali verifiche siano state eseguite correttamente, la responsabilità solidale non si applica; al contrario, la mancata verifica delle regolarità implica anche in questo caso un’obbligazione in solido con il vettore e con eventuali sub-vettori
In questo panorama di rischio latente Aon ha presentato, per la prima volta sul mercato italiano, “Responsabilità Solidale Committente/Appaltatore”, prodotto assicurativo che tutela gli imprenditori e il loro patrimonio. La nuova polizza di Aon, sviluppata con Cattolica Assicurazioni, tiene indenne il committente dalle eventuali somme che lo stesso sia tenuto a pagare per il periodo di esecuzione dei lavori o di prestazione del servizio previsti dal contratto di appalto, oltre che per le spese legali che dovrebbe sostenere.