La Rc Auto ai tempi del Covid-19
Gli effetti del diffondersi della pandemia da Covid-19 hanno interessato tutti i settori della vita quotidiana, ivi inclusa la nostra libertà di circolazione. Le misure di distanziamento sociale hanno costituito, specie per talune fasce della popolazione, impedimento all’assolvimento di taluni obblighi di legge che, nonostante la pandemia, restano cogenti e devono essere ottemperati, tra cui certamente quelli connessi alle polizze Rc Auto.
Nel difficile contesto dell’emergenza sanitaria in corso, il legislatore si è dunque premurato di consentire un più agevole rinnovo della copertura assicurativa obbligatoria per il proprio autoveicolo (c.d. Rc Auto), mitigando il rischio connesso alle conseguenze, assai gravose, che derivano dalla sua violazione.
Estensione dell’ultrattività
Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, il Governo ha disposto per tutte le polizze Rc Auto in scadenza fino dal 21 febbraio 2020 al 31 luglio 2020, che il termine di c.d. “ultrattività della polizza” o periodo di comporto, ovverosia il termine entro cui l’assicuratore è obbligato a mantenere valida la polizza Rc Auto dopo la sua scadenza, è prorogato dagli originari quindici giorni previsti dall’art. 170 bis del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private) di ulteriori quindici giorni. Se, in ipotesi, una polizza Rc Auto venisse a scadenza in data 10 maggio 2020, ad effetto delle richiamate previsioni di legge la compagnia dovrà mantenere tale polizza valida per 30 giorni successivi a tale data, ovverosia nell’esempio sino al 9 giugno 2020, dando così all’assicurato termine per assolvere gli obblighi assicurativi di legge.
Proprio perché connesse all’assolvimento di un obbligo di legge, è bene precisare che tali disposizioni non hanno l’effetto di estendere la durata della polizza Rc Auto scaduta, che resta quella originariamente convenuta, così come ché tali disposizioni non trovano applicazione in relazione a garanzie assicurative diverse dalla Rc Auto (come, ad esempio, le garanzie accessorie per furto e incendio o cristalli) per le quali, salvo specifiche previsioni contrattuali, non opera il meccanismo di ultrattività previsto dall’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private.
Facoltà di sospendere la polizza differente dalle norme contrattuali
Se il legislatore è intervenuto al fine di estendere l’efficacia postuma del contratto assicurativo, non constano invece, ad oggi, provvedimenti normativi, pure invocati da più parti, volti a sospendere tout court l’efficacia delle polizze Rc Auto in ragione della diffusione della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti misure limitative della circolazione adottate nel periodo.
Ciò nondimeno, sempre nell’ottica di favorire gli assicurati, la legge 24 aprile 2020, n. 27 ha aggiunto all’art. 125 del ricordato Decreto Legge n. 18/2020 il comma 2 bis, con il quale è attribuita all’assicurato la facoltà di richiedere la sospensione delle polizze Rc Auto in corso. La sospensione della Polizza Rc Auto potrà pertanto essere richiesta dal singolo assicurato ed avrà effetto dalla data del suo ricevimento da parte della compagnia per il periodo indicato dall’assicurato sino al 31 luglio 2020. Come precisato dal testo di legge, la richiesta di sospensione obbligherà le compagnie a darvi corso senza applicazione di alcun costo o onere aggiuntivo, prorogando ex lege la durata del contratto per un numero di giorni pari a quelli di sospensione.
La facoltà di sospensione dei contratti Rc Auto attribuita dal Cura Italia ha dunque natura differente da quella che contrattualmente è assegnata ai contraenti, e la stessa è aggiuntiva, e non sostitutiva, di analoghe facoltà che dovessero essere già riconosciute dal contratto assicurativo all’assicurato, le quali rimangono liberamente esercitabili. È importante precisare che nel periodo di sospensione della polizza Rc Auto la stessa non sarà operativa ed il veicolo sarà considerato come non assicurato, tanto che lo stesso provvedimento chiarisce che in questo caso il veicolo “(…) non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria (…)”.
Sosta su strada è circolazione
Al fine di comprendere le ragioni della scelta operata dal legislatore, è utile sottolineare che la sospensione della polizza Rc Auto comporta l’interruzione del corso del rapporto assicurativo per un dato periodo di tempo in cui il rischio si assume inesistente.
Per poter sospendere il corso della Polizza Rc Auto, bisogna allora domandarsi se le misure emergenziali hanno o possano aver fatto venire meno il rischio dalla stessa assicurato, rischio collegato alla circolazione dei veicoli e su cui si basa l’obbligo di cui all’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private di assicurare ogni veicolo in circolazione su strada pubblica o ad essa equiparata. Le limitazioni alla circolazione imposte dalla legislazione emergenziale hanno escluso il rischio connesso alla circolazione in tutti quei casi in cui l’assicurato abbia deciso di non impiegare il proprio veicolo, lasciando fermo su strada?
Soccorre sul punto la Corte di Cassazione la quale ha più volte chiarito che la nozione di circolazione è sostanziata anche dalla “(…) posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.” (così, tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1280). In un tale contesto, dunque, non potendosi ritenere che la legislazione emergenziale abbia escluso il presupposto dell’obbligo assicurativo, l’adozione di un provvedimento generalizzato di sospensione delle polizze Rc Auto, pur a fronte della circolazione dei veicoli, si tradurrebbe in una sostanziale, sebbene temporanea, abrogazione dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 122 del Codice delle Assicurazioni.
In esito alla conversione in legge del D.L. Cura Italia è stato introdotto anche un diritto degli assicurati a richiedere la sospensione della polizza Rc Auto senza alcun costo o onere aggiuntivo, ma all’esercizio di tale facoltà dovrà sempre conseguire da parte dell’assicurato l’adozione delle misure che prevengano la circolazione del veicolo, pena l’applicazione delle sanzioni connesse alla violazione dell’obbligo di assicurazione del veicolo di cui all’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private.