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Benefit, chiarimenti dall’agenzia delle entrate

L’organo della pubblica amministrazione ha specificato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente le prestazioni elargite come premio nell’ambito di un regolamento aziendale

L’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sulla tassazione delle prestazioni di welfare aziendale. L’organo della pubblica amministrazione, nel rispondere a un quesito arrivato da una società, ha affermato che le prestazioni elargite come premio nell’ambito di un regolamento aziendale non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente.
L’analisi dell’agenzia parte dall’art. 51 del Tuir, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. È il cosiddetto “principio dell’omnicomprensività”, che prevede il concorso alla costituzione del reddito da lavoro dipendente degli emolumenti in denaro e dei beni/servizi percepiti dal lavoratore in relazione alla propria attività professionale.
Poste queste basi, viene dunque naturale pensare che anche le prestazioni di welfare concorrano alla formazione del reddito. L’agenzia ricorda tuttavia che lo stesso art. 51 del Tuir, ai commi 2 e 3, prevede specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. Il tutto chiaramente, specifica l’agenzia, “sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione”.
A detta dell’agenzia, un sistema di welfare che premia i lavoratori dell’azienda risulta dunque coerente con il dettato dei commi 2 e 3 dell’art. 51 del Tuir, cosa che non si verifica nel caso di una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda. 
Nella chiusura della risoluzione, l’agenzia ha ricordato che alcuni benefit non concorrono alla formazione del reddito da lavoro. Fanno parte della categoria: rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, utilità con finalità ricreative (cinema, musei, palestre, …), servizi di cura della persona, corsi di formazione, rimborsi per le rette di iscrizione e frequenza materna dal nido all’università, master universitari, libri scolastici, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. Concorrono invece alla formazione del reddito benefit come la consulenza veterinaria telefonica o il contributo aziendale su interessi per finanziamenti.